IPSOA Quotidiano
Consulente tributario: urgente chiarire i confini della responsabilità professionale
14/03/2026 - Con un comunicato stampa del 13 marzo 2026 il CNDCEC ha evidenziato alcuni aspetti critici della <a target="_blank" class="rich-sent" title="sentenza della Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10SE0003132247">sentenza della Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026</a> che ha affermato che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati. Con un comunicato stampa del 13 marzo 2026 il CNDCEC ha evidenziato alcuni aspetti critici della sentenza della Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026 che ha affermato che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati.
Calcio e Fisco. Meno regole e più vita
14/03/2026 - Calcio e Fisco italiano sono gemelli separati alla nascita. Il calcio veniva praticato ai giardinetti e nei campi da gioco in modo disordinato fino all’invenzione della moviola. A dare il colpo di grazia è ora pronto il VAR: con l’illusione della giustizia immediata e assoluta, bisogna aspettare se il gol verrà convalidato. Non si tifa per il calcio, ma per il giudizio. Ma i giudizi sono tutti opinabili, a differenza degli ineluttabili fatti della vita. Lo stesso accade nel diritto tributario: invece che incentivare la produzione di ricchezza e serenamente contribuire per la propria quota al benessere che lo Stato dà, è tutto un discutere sulle regole e seppellirsi sotto decine di adempimenti formali e inutili che, con il pretesto di introdurre maggiori controlli, impediscono di produrre e prosperare. Il tributo non dovrebbe essere “mettere le mani nelle tasche dei cittadini”, ma strumento di prosperità e giustizia: forse anche il Fisco dovrebbe tornare alla semplicità e naturalezza dei vecchi giardinetti! Calcio e Fisco italiano sono gemelli separati alla nascita. Il calcio veniva praticato ai giardinetti e nei campi da gioco in modo disordinato fino all’invenzione della moviola. A dare il colpo di grazia è ora pronto il VAR: con l’illusione della giustizia immediata e assoluta, bisogna aspettare se il gol verrà convalidato. Non si tifa per il calcio, ma per il giudizio. Ma i giudizi sono tutti opinabili, a differenza degli ineluttabili fatti della vita. Lo stesso accade nel diritto tributario: invece che incentivare la produzione di ricchezza e serenamente contribuire per la propria quota al benessere che lo Stato dà, è tutto un discutere sulle regole e seppellirsi sotto decine di adempimenti formali e inutili che, con il pretesto di introdurre maggiori controlli, impediscono di produrre e prosperare. Il tributo non dovrebbe essere “mettere le mani nelle tasche dei cittadini”, ma strumento di prosperità e giustizia: forse anche il Fisco dovrebbe tornare alla semplicità e naturalezza dei vecchi giardinetti!
Quali sono le implicazioni IVA e doganali della guerra in Iran?
14/03/2026 - È indubbio che vi siano settori più impattati di altri dall’escalation militare degli ultimi mesi (si pensi a quello energetico), ma l’effetto si ripercuote in ogni ambito commerciale, con ricadute fiscali e doganali. Lo scenario geopolitico attuale comporta un’alta volatilità dei prezzi di beni e servizi, un forte impatto sulla gestione e costi della logistica, l’introduzione di penali nei contratti commerciali per mitigare gli impatti dei ritardi nella consegna dei beni e la necessità di rivedere anche le politiche di trasferimento dei prezzi intercompany. È indubbio che vi siano settori più impattati di altri dall’escalation militare degli ultimi mesi (si pensi a quello energetico), ma l’effetto si ripercuote in ogni ambito commerciale, con ricadute fiscali e doganali. Lo scenario geopolitico attuale comporta un’alta volatilità dei prezzi di beni e servizi, un forte impatto sulla gestione e costi della logistica, l’introduzione di penali nei contratti commerciali per mitigare gli impatti dei ritardi nella consegna dei beni e la necessità di rivedere anche le politiche di trasferimento dei prezzi intercompany.
Guerra in Iran e utilizzo di CIGO, CIGS e FIS per fronteggiare le crisi aziendali: come procedere
14/03/2026 - Il protrarsi del conflitto in Iran ha un forte impatto sull’operatività delle imprese che si trovano a dover attuare una strategia per far fronte all’attuale situazione crisi. Una soluzione può essere l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, alla luce del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1482015" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000818898SOMM">D.Lgs. n. 148/2015</a>, come CIGO, CIGS, e FIS. Per l’attivazione occorre valutare le causali utilizzabili, i requisiti, la documentazione richiesta, nonché gli adempimenti procedurali. Come orientarti nelle scelte operative? Il protrarsi del conflitto in Iran ha un forte impatto sull’operatività delle imprese che si trovano a dover attuare una strategia per far fronte all’attuale situazione crisi. Una soluzione può essere l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, alla luce del D.Lgs. n. 148/2015, come CIGO, CIGS, e FIS. Per l’attivazione occorre valutare le causali utilizzabili, i requisiti, la documentazione richiesta, nonché gli adempimenti procedurali. Come orientarti nelle scelte operative?
Osservatorio sull'adozione dell'IA nel mondo del lavoro: verso un nuovo modo di legiferare
14/03/2026 - Una raccolta di contributi, disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e aperti alla libera consultazione, provenienti da ricercatori di vari enti pubblici, finalizzati alla creazione dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, voluto dall’AI Act che conferma l’affermarsi di un modo nuovo di legiferare: enunciazioni di principi più che indicazioni di specifiche e determinate norme di condotta. Quale sarà il ruolo dell’Osservatorio in relazione alle scelte manageriali che tutte le imprese saranno chiamate a prendere nei casi in cui venga in rilievo l’utilizzo dell’IA? Una raccolta di contributi, disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e aperti alla libera consultazione, provenienti da ricercatori di vari enti pubblici, finalizzati alla creazione dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, voluto dall’AI Act che conferma l’affermarsi di un modo nuovo di legiferare: enunciazioni di principi più che indicazioni di specifiche e determinate norme di condotta. Quale sarà il ruolo dell’Osservatorio in relazione alle scelte manageriali che tutte le imprese saranno chiamate a prendere nei casi in cui venga in rilievo l’utilizzo dell’IA?
Casse di previdenza: nuove linee guida per la valutazione dei crediti contributivi
14/03/2026 - Il 17 marzo 2026 verranno presentate le linee guida per la valutazione dei crediti contributivi delle Casse di previdenza. Il documento è un utile riferimento in merito alle regole di condotta per la corretta contabilizzazione dei crediti contributivi, la ragionevolezza delle stime contabili, il processo di svalutazione graduale, nonché per la più appropriata informativa contabile da parte dei soggetti che redigono i propri bilanci in conformità alle norme del codice civile e ai principi contabili nazionali. Il 17 marzo 2026 verranno presentate le linee guida per la valutazione dei crediti contributivi delle Casse di previdenza. Il documento è un utile riferimento in merito alle regole di condotta per la corretta contabilizzazione dei crediti contributivi, la ragionevolezza delle stime contabili, il processo di svalutazione graduale, nonché per la più appropriata informativa contabile da parte dei soggetti che redigono i propri bilanci in conformità alle norme del codice civile e ai principi contabili nazionali.
IFRS 16: pubblicato il Feedback Statement dell'EFRAG
12/03/2026 - L’EFRAG ha pubblicato il proprio Feedback Statement relativo alla revisione post‑implementazione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a> Leasing. Il documento sintetizza i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica e le attività di sensibilizzazione, illustrando come tali osservazioni abbiano orientato le posizioni espresse nella lettera di commento finale. La maggior parte dei partecipanti ritiene che l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a> stia funzionando come previsto, migliorando la trasparenza grazie alla rilevazione in bilancio della maggior parte dei contratti di locazione. Sono tuttavia emersi rilevanti costi di implementazione e gestione, soprattutto per le entità con un elevato numero di leasing, e una preferenza per interventi mirati anziché modifiche strutturali. Tra le aree che richiedono chiarimenti figurano la determinazione della durata del contratto, i tassi di sconto, i pagamenti variabili e la presentazione dei flussi nel rendiconto finanziario. Sono state inoltre segnalate criticità nelle interazioni con <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 15" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000840054SOMM">IFRS 15</a>. L’EFRAG ha pubblicato il proprio Feedback Statement relativo alla revisione post‑implementazione dell’IFRS 16 Leasing. Il documento sintetizza i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica e le attività di sensibilizzazione, illustrando come tali osservazioni abbiano orientato le posizioni espresse nella lettera di commento finale. La maggior parte dei partecipanti ritiene che l’IFRS 16 stia funzionando come previsto, migliorando la trasparenza grazie alla rilevazione in bilancio della maggior parte dei contratti di locazione. Sono tuttavia emersi rilevanti costi di implementazione e gestione, soprattutto per le entità con un elevato numero di leasing, e una preferenza per interventi mirati anziché modifiche strutturali. Tra le aree che richiedono chiarimenti figurano la determinazione della durata del contratto, i tassi di sconto, i pagamenti variabili e la presentazione dei flussi nel rendiconto finanziario. Sono state inoltre segnalate criticità nelle interazioni con IFRS 9 e IFRS 15.
L'affrancamento delle riserve straordinarie nel bilancio d'esercizio
12/03/2026 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) ha riproposto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. Qual è la tipologia di riserve interessate dalla normativa? Quali sono le procedure di affrancamento? E come valutare la convenienza a perseguire tale operazione? La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha riproposto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. Qual è la tipologia di riserve interessate dalla normativa? Quali sono le procedure di affrancamento? E come valutare la convenienza a perseguire tale operazione?
Bilanci intermedi con OIC 30 facoltativo dal 1° gennaio 2025
11/03/2026 - Il principio contabile <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 30" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643896SOMM">OIC 30</a>, <a target="_blank" title="approvato a giugno 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/12/oic-30-bilanci-intermedi-partire-1-gennaio-2026">approvato a giugno 2025</a>, disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio e si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026. È tuttavia consentita l’applicazione anticipata, su base facoltativa, ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025. La nuova versione del principio è indirizzata alle società che sono tenute per legge, o che scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio in una situazione ordinaria dell’impresa. Attenzione, quindi: l’OI 30 non disciplina il contenuto delle situazioni contabili intermedie redatte in momenti particolari. Il principio contabile OIC 30, approvato a giugno 2025, disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio e si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026. È tuttavia consentita l’applicazione anticipata, su base facoltativa, ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025. La nuova versione del principio è indirizzata alle società che sono tenute per legge, o che scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio in una situazione ordinaria dell’impresa. Attenzione, quindi: l’OI 30 non disciplina il contenuto delle situazioni contabili intermedie redatte in momenti particolari.
Cosa finanziano i bandi Horizon Europe 2026 in agricoltura, ambiente e bioeconomia
14/03/2026 - La Commissione europea ha aperto due bandi nell’ambito del cluster 6 del programma di lavoro Horizon nei settori della bioeconomia, delle risorse naturali, dell’agricoltura e ambiente. PMI, start up, grandi imprese, università e altre organizzazioni possono presentare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che abbiano l’obiettivo di promuovere la transizione verso un’economia circolare a basse emissioni. I bandi hanno una doppia scadenza: 16 aprile e 23 settembre 2026, 14 aprile e 15 settembre 2026. Che tipo di progetti sono ammessi? La Commissione europea ha aperto due bandi nell’ambito del cluster 6 del programma di lavoro Horizon nei settori della bioeconomia, delle risorse naturali, dell’agricoltura e ambiente. PMI, start up, grandi imprese, università e altre organizzazioni possono presentare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che abbiano l’obiettivo di promuovere la transizione verso un’economia circolare a basse emissioni. I bandi hanno una doppia scadenza: 16 aprile e 23 settembre 2026, 14 aprile e 15 settembre 2026. Che tipo di progetti sono ammessi?
ZES Unica 2026: in quali casi è rispettato il principio di incentivazione del regolamento GBER?
13/03/2026 - Secondo il <a target="_blank" title="Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 3882/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/02/zes-unica-zls-pronti-modelli-comunicazione-fruire-bonus">Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 3882/2026</a> risultano agevolabili con il credito d’imposta ZES unica mezzogiorno esclusivamente gli investimenti che rispettano il “principio di incentivazione” ex <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 6" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000801112ART196">art. 6</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento UE n. 6512014" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000801112SOMM">Regolamento UE n. 651/2014</a> (GBER). Secondo questa disposizione sono ammessi solo gli investimenti per cui l’impresa presenta la domanda di accesso all’agevolazione prima dell’avvio dei relativi lavori di realizzazione. Ma cosa succede se per il periodo d’imposta 2026 l’impresa assume un impegno giuridicamente vincolante alla realizzazione dell’investimento prima dell’invio della comunicazione lungo la finestra temporale 31 marzo - 30 maggio 2026? Si considera rispettato o no il principio di incentivazione? Secondo il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 3882/2026 risultano agevolabili con il credito d’imposta ZES unica mezzogiorno esclusivamente gli investimenti che rispettano il “principio di incentivazione” ex art. 6, Regolamento UE n. 651/2014 (GBER). Secondo questa disposizione sono ammessi solo gli investimenti per cui l’impresa presenta la domanda di accesso all’agevolazione prima dell’avvio dei relativi lavori di realizzazione. Ma cosa succede se per il periodo d’imposta 2026 l’impresa assume un impegno giuridicamente vincolante alla realizzazione dell’investimento prima dell’invio della comunicazione lungo la finestra temporale 31 marzo - 30 maggio 2026? Si considera rispettato o no il principio di incentivazione?
Fondo PMI: i chiarimenti operativi per il calcolo del premio aggiuntivo 2026
12/03/2026 - Invitalia–Mediocredito Centrale hanno pubblicato la circolare n. 2/2026 sull’applicazione del premio aggiuntivo previsto dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 2072024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974540SOMM">legge 207/2024</a> e dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto interministeriale del 21 gennaio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999196SOMM">decreto interministeriale del 21 gennaio 2026</a>. Dal 20 febbraio 2026 i soggetti finanziatori devono versare un premio aggiuntivo al Fondo di Garanzia, calcolato in base al rapporto tra importo garantito totale e totale dei finanziamenti erogati, considerando la soglia di esenzione. Il premio non è dovuto se l’importo garantito non supera il valore massimo tra il 30% dei finanziamenti e la soglia di esenzione; oltre tale limite si applicano aliquote dello 0,5% e dell’1,5% per scaglioni. È prevista una riduzione del 50% quando almeno il 60% dei beneficiari rientra nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. Il versamento va effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo sul conto della Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo di Garanzia. Invitalia–Mediocredito Centrale hanno pubblicato la circolare n. 2/2026 sull’applicazione del premio aggiuntivo previsto dalla legge 207/2024 e dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2026. Dal 20 febbraio 2026 i soggetti finanziatori devono versare un premio aggiuntivo al Fondo di Garanzia, calcolato in base al rapporto tra importo garantito totale e totale dei finanziamenti erogati, considerando la soglia di esenzione. Il premio non è dovuto se l’importo garantito non supera il valore massimo tra il 30% dei finanziamenti e la soglia di esenzione; oltre tale limite si applicano aliquote dello 0,5% e dell’1,5% per scaglioni. È prevista una riduzione del 50% quando almeno il 60% dei beneficiari rientra nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. Il versamento va effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo sul conto della Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo di Garanzia.
Il decreto PNRR vieta alle PA la richiesta ripetuta di dati e informazioni a imprese e cittadini
14/03/2026 - Le pubbliche amministrazioni non devono richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione. È il principio dell’once only, basato sulla circolarità delle informazioni mediante la piattaforma digitale nazionale dati. Inoltre, la consultazione diretta da parte dei soggetti pubblici (PA, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico) delle banche dati pubbliche, ai fini dell’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle autocertificazioni, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico. È quanto previsto dal decreto PNRR (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 192026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999107SOMM">D.L. n. 19/2026</a>), che, all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 11" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000167288ART12">articolo 11</a>, novella il <a target="_blank" class="rich-legge" title="Codice dellamministrazione digitale" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000167288SOMM">Codice dell’amministrazione digitale</a> (CAD, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 822005" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000167288SOMM">D.Lgs. n. 82/2005</a>), inserendo il comma 2-quater all’articolo 50, determinando nuovi assetti nei rapporti tra autorità pubbliche e imprese. Le pubbliche amministrazioni non devono richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione. È il principio dell’once only, basato sulla circolarità delle informazioni mediante la piattaforma digitale nazionale dati. Inoltre, la consultazione diretta da parte dei soggetti pubblici (PA, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico) delle banche dati pubbliche, ai fini dell’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle autocertificazioni, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico. È quanto previsto dal decreto PNRR (D.L. n. 19/2026), che, all’articolo 11, novella il Codice dell’amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. n. 82/2005), inserendo il comma 2-quater all’articolo 50, determinando nuovi assetti nei rapporti tra autorità pubbliche e imprese.
Crisi d'impresa: pubblicata la quarta edizione dell'Osservatorio Unioncamere - InfoCamere
13/03/2026 - Il comunicato Unioncamere del 13 marzo 2026 presenta la quarta edizione dell’Osservatorio semestrale sulla crisi d’impresa, realizzato con InfoCamere. L’analisi esamina l’andamento delle procedure concorsuali e stragiudiziali avviate nel 2025 presso le Camere di commercio, offrendo una fotografia aggiornata delle imprese che hanno fatto ricorso agli strumenti di regolazione della crisi. Nel quadriennio 2022‑2025 emerge una crescita significativa della Composizione negoziata, passata da circa 600 istanze nel 2023 a 1.048 nel 2024 fino a 1.776 nel 2025, confermandosi come istituto stragiudiziale sempre più utilizzato. Aumenta anche il Concordato semplificato, con 143 domande nel 2025 rispetto alle 85 del 2024. Complessivamente, le procedure aperte raggiungono quota 13.470 nel 2025, con un incremento del 15,5% sull’anno precedente, evidenziando un trend di crescita costante delle situazioni di crisi formalizzate. Il comunicato Unioncamere del 13 marzo 2026 presenta la quarta edizione dell’Osservatorio semestrale sulla crisi d’impresa, realizzato con InfoCamere. L’analisi esamina l’andamento delle procedure concorsuali e stragiudiziali avviate nel 2025 presso le Camere di commercio, offrendo una fotografia aggiornata delle imprese che hanno fatto ricorso agli strumenti di regolazione della crisi. Nel quadriennio 2022‑2025 emerge una crescita significativa della Composizione negoziata, passata da circa 600 istanze nel 2023 a 1.048 nel 2024 fino a 1.776 nel 2025, confermandosi come istituto stragiudiziale sempre più utilizzato. Aumenta anche il Concordato semplificato, con 143 domande nel 2025 rispetto alle 85 del 2024. Complessivamente, le procedure aperte raggiungono quota 13.470 nel 2025, con un incremento del 15,5% sull’anno precedente, evidenziando un trend di crescita costante delle situazioni di crisi formalizzate.
Quando devono cancellarsi dal RENTRI i soggetti esclusi dalla legge di Bilancio 2026
13/03/2026 - I soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI dalla legge di Bilancio 2026 devono cancellarsi dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti entro il 30 marzo 2026. La pratica di cancellazione va inviata tramite l’area operatori del portale RENTRI. Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati. Cosa succede alle domande presentate oltre il termine? I soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI dalla legge di Bilancio 2026 devono cancellarsi dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti entro il 30 marzo 2026. La pratica di cancellazione va inviata tramite l’area operatori del portale RENTRI. Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati. Cosa succede alle domande presentate oltre il termine?
Quotidiano Giuridico
Salute in movimento: farmaco senza pillole
14/03/2026 - I Disegni di Legge n. 287 e n. 1231, tra esercizio terapeutico e attività motoria generale
La “famiglia nel bosco” tra modelli non convenzionali e superiore interesse del minore
13/03/2026 -
Nel procedimento relativo alla nota “famiglia nel bosco” il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, ordinanza 5 marzo 2026, che aveva già sospeso la responsabilità genitoriale e ordinato il collocamento dei figli in comunità, ha disposto il trasferimento dei minori in altra comunità e la cessazione della convivenza con la madre. Ciò in ragione della crescente oppositività della madre stessa agli interventi messi in atto in favore dei figli, tra essi l’inizio di un percorso scolastico. Il provvedimento impone una riflessione sulla valutazione del superiore interesse del minore in caso di stili di vita non convenzionali.
Erronea trascrizione della domanda giudiziale ex art.950 c.c.: avvocato responsabile?
13/03/2026 -
La predisposizione di una determinata strategia processuale da parte dell’avvocato, per essere fonte di responsabilità, va valutata ex ante in rapporto all’esito del giudizio, tenendo conto della sua inadeguatezza al raggiungimento dello scopo perseguito dal cliente, restando esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali o giurisprudenziali sono tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive. Da quanto precede discende che è responsabile l’avvocato, per la condanna subita dal proprio cliente ex art. 96 cpc, che inserisce nella strategia processuale la trascrizione della domanda di regolamento dei confini, nell’erronea convinzione che la predetta sia trascrivibile, in quanto assoggetta a un vincolo l’immobile della controparte, per tutta la durata del giudizio da lui patrocinato. Ciò, infatti, costituisce un chiaro indice di abuso del processo, inteso quale utilizzo di istituti giuridici deviati dalla loro naturale destinazione verso la garanzia del proprio diritto, con conseguente danno ingiustificato a carico della controparte, sanzionabile, così come è avvenuto nel caso di specie, con la condanna ex art.96 c.p.c. (accoglie l’appello e riforma la sentenza di I grado). È quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 7/2026 emessa in data 05/01/2026.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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