IPSOA Quotidiano
IRES premiale: verifica dei requisiti e test di cumulo nel modello Redditi SC 2026
26/09/2026 - Per i soggetti con esercizio solare, il beneficio dell'IRES premiale è riconosciuto sul reddito 2025 dichiarato nel <a target="_blank" title="modello Redditi SC 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/29/redditi-sc-irap-2026-ires-premiale-derivazione-rafforzata">modello Redditi SC 2026</a>: l'aliquota ridotta (dal 24 al 20 per cento) si applica, in via generale, all'intero reddito d'impresa dichiarato. Prima di applicare l'aliquota ridotta è però opportuno verificare il rispetto del principio di non superamento del costo agevolabile. Ciò richiede di individuare con precisione gli investimenti che concorrono al requisito minimo e predisporre, per ciascun bene, un collegamento chiaro tra costo, fatture, iscrizione nel registro cespiti, perizia o attestazione di interconnessione, contributi ricevuti e crediti d'imposta maturati o utilizzati. Tale ricostruzione dovrebbe essere effettuata già in sede di dichiarazione dei redditi. Come procedere? Per i soggetti con esercizio solare, il beneficio dell'IRES premiale è riconosciuto sul reddito 2025 dichiarato nel modello Redditi SC 2026: l'aliquota ridotta (dal 24 al 20 per cento) si applica, in via generale, all'intero reddito d'impresa dichiarato. Prima di applicare l'aliquota ridotta è però opportuno verificare il rispetto del principio di non superamento del costo agevolabile. Ciò richiede di individuare con precisione gli investimenti che concorrono al requisito minimo e predisporre, per ciascun bene, un collegamento chiaro tra costo, fatture, iscrizione nel registro cespiti, perizia o attestazione di interconnessione, contributi ricevuti e crediti d'imposta maturati o utilizzati. Tale ricostruzione dovrebbe essere effettuata già in sede di dichiarazione dei redditi. Come procedere?
Tassiamo gli extraprofitti (ma nella consapevolezza che gli extraprofitti non esistono)
26/09/2026 - La questione degli extraprofitti si è riaffacciata anche nel 2026. È di questi giorni, avvitata ad un quadro economico fortemente penalizzato dalla guerra e da una crisi energetica mondiale, la proposta di tassare imprese che si sarebbero arricchite senza merito. Mi chiedo: siamo di fronte a una proposta dipendente da ragioni tecniche? Oppure si tratta di un’imposizione taumaturgica ideata per mere ragioni di maquillage del bilancio pubblico? Oppure un prelievo a matrice valoriale, dettato da finalità puramente sociali? L’extraprofitto è un concetto creato dagli economisti ed è solamente un pezzo del reddito d’impresa o dell’utile di bilancio, a seconda che lo si guardi dal punto di vista della dichiarazione tributaria o da quello delle scritture contabili. Immeritato o meritato, l’extraprofitto non è un concetto pre-normativo, se non nei limiti in cui lo si consideri già inglobato nell’utile o nel reddito. Non vive insomma di luce propria, ma di luce riflessa: assume consistenza giuridica solamente in ragione dell’intervento legislativo, come risultato di una specificazione normativa finalizzata all’applicazione di un’imposta o alla determinazione di un contributo straordinario. In altre parole, la legge se ne occupa e, nel farlo, gli conferisce dignità. La questione degli extraprofitti si è riaffacciata anche nel 2026. È di questi giorni, avvitata ad un quadro economico fortemente penalizzato dalla guerra e da una crisi energetica mondiale, la proposta di tassare imprese che si sarebbero arricchite senza merito. Mi chiedo: siamo di fronte a una proposta dipendente da ragioni tecniche? Oppure si tratta di un’imposizione taumaturgica ideata per mere ragioni di maquillage del bilancio pubblico? Oppure un prelievo a matrice valoriale, dettato da finalità puramente sociali? L’extraprofitto è un concetto creato dagli economisti ed è solamente un pezzo del reddito d’impresa o dell’utile di bilancio, a seconda che lo si guardi dal punto di vista della dichiarazione tributaria o da quello delle scritture contabili. Immeritato o meritato, l’extraprofitto non è un concetto pre-normativo, se non nei limiti in cui lo si consideri già inglobato nell’utile o nel reddito. Non vive insomma di luce propria, ma di luce riflessa: assume consistenza giuridica solamente in ragione dell’intervento legislativo, come risultato di una specificazione normativa finalizzata all’applicazione di un’imposta o alla determinazione di un contributo straordinario. In altre parole, la legge se ne occupa e, nel farlo, gli conferisce dignità.
Prodotti da inalazione e accessori ai tabacchi da fumo: il regime sanzionatorio
25/09/2026 - In tema di prodotti solidi da inalazione e prodotti accessori ai tabacchi da fumo, con un’informativa del 24 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sulla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro per la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti nonché per la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte. In tema di prodotti solidi da inalazione e prodotti accessori ai tabacchi da fumo, con un’informativa del 24 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sulla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro per la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti nonché per la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte.
Salvadanaio previdenziale: luci ed ombre di un'idea che piace
26/09/2026 - Con la legge di Bilancio 2027, si rimette in moto il cantiere, sempre aperto, della riforma previdenziale: ultimamente si discute molto del salvadanaio previdenziale e cioè di una proposta, ancora tutta da definire, che vedrebbe la creazione di un fondo, o di un libretto di risparmio, a favore di ogni nuovo nato, da alimentare prima con un versamento a carico dello Stato e poi con eventuali donazioni esentasse di familiari e parenti. L’idea, per molti versi, non è nuova e trova, anche in Italia, antecedenti ancora vivi nella memoria. La proposta piace: però, è ancora troppo nebulosa e bisogna attendere che prenda forma. Con la legge di Bilancio 2027, si rimette in moto il cantiere, sempre aperto, della riforma previdenziale: ultimamente si discute molto del salvadanaio previdenziale e cioè di una proposta, ancora tutta da definire, che vedrebbe la creazione di un fondo, o di un libretto di risparmio, a favore di ogni nuovo nato, da alimentare prima con un versamento a carico dello Stato e poi con eventuali donazioni esentasse di familiari e parenti. L’idea, per molti versi, non è nuova e trova, anche in Italia, antecedenti ancora vivi nella memoria. La proposta piace: però, è ancora troppo nebulosa e bisogna attendere che prenda forma.
Andare in pensione o continuare a lavorare: cosa conviene e perchè
26/09/2026 - Una volta raggiunto il diritto alla pensione è meglio incassare subito l'assegno, continuare a percepire lo stipendio oppure conciliare entrambe le entrate? Una domanda che molti lavoratori si pongono e che per trovare una risposta necessita di una attenta analisi che tenga conto non soltanto dell'importo della pensione futura, ma anche dei contributi aggiuntivi, delle mensilità alle quali si rinuncia rinviando la decorrenza e delle regole di cumulabilità con i redditi da lavoro. Quali elementi occorre valutare per fare la scelta più conveniente? Una volta raggiunto il diritto alla pensione è meglio incassare subito l'assegno, continuare a percepire lo stipendio oppure conciliare entrambe le entrate? Una domanda che molti lavoratori si pongono e che per trovare una risposta necessita di una attenta analisi che tenga conto non soltanto dell'importo della pensione futura, ma anche dei contributi aggiuntivi, delle mensilità alle quali si rinuncia rinviando la decorrenza e delle regole di cumulabilità con i redditi da lavoro. Quali elementi occorre valutare per fare la scelta più conveniente?
Deposito dei bilanci: Consulenti del Lavoro e Commercialisti a confronto
25/09/2026 - Si apre il confronto tra Consulenti del Lavoro e Commercialisti sulla proposta, contenuta nel disegno di legge annuale per la concorrenza, di estendere ai primi la possibilità di effettuare il deposito telematico dei bilanci presso il Registro delle imprese. Dopo le critiche espresse dal presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, i Presidenti provinciali dei Consigli dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro rivendicano le competenze già riconosciute alla categoria in ambito fiscale, contabile e tributario e sostengono che la modifica colmerebbe un vuoto dell’attuale disciplina. Al centro del confronto vi sono la natura dell’adempimento e l’ambito delle attribuzioni professionali: allo stato, infatti, la normativa riserva la trasmissione prevista dall’art. 31, comma 2-quater, della L. n. 340/2000 agli iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Si apre il confronto tra Consulenti del Lavoro e Commercialisti sulla proposta, contenuta nel disegno di legge annuale per la concorrenza, di estendere ai primi la possibilità di effettuare il deposito telematico dei bilanci presso il Registro delle imprese. Dopo le critiche espresse dal presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, i Presidenti provinciali dei Consigli dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro rivendicano le competenze già riconosciute alla categoria in ambito fiscale, contabile e tributario e sostengono che la modifica colmerebbe un vuoto dell’attuale disciplina. Al centro del confronto vi sono la natura dell’adempimento e l’ambito delle attribuzioni professionali: allo stato, infatti, la normativa riserva la trasmissione prevista dall’art. 31, comma 2-quater, della L. n. 340/2000 agli iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Cambiano gli schemi per i bilanci delle assicurazioni
25/09/2026 - Con provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026 l’IVASS ha modificato il regolamento sugli schemi di bilancio delle compagnie tenute all’applicazione dei principi contabili internazionali. Vengono definiti schemi di bilancio distinti per il bilancio d’esercizio IAS/IFRS e il bilancio consolidato e aggiornati gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario per tenere conto delle novità introdotte dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Nuovi dettagli informativi entrano in nota integrativa, in ragione delle modifiche all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 7" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643068SOMM">IFRS 7</a> e delle novità dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Con provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026 l’IVASS ha modificato il regolamento sugli schemi di bilancio delle compagnie tenute all’applicazione dei principi contabili internazionali. Vengono definiti schemi di bilancio distinti per il bilancio d’esercizio IAS/IFRS e il bilancio consolidato e aggiornati gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario per tenere conto delle novità introdotte dall’IFRS 18. Nuovi dettagli informativi entrano in nota integrativa, in ragione delle modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7 e delle novità dell’IFRS 18.
L'informativa della nota integrativa secondo il nuovo OIC per le piccole e micro-imprese
17/09/2026 - La semplificazione prevista nella <a target="_blank" title="bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/08/micro-piccole-imprese-oic-avvia-consultazione-bozza-principio-contabile">bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese</a> interessa anche il contenuto della nota integrativa: minori informazioni da inserire, garantendo comunque il dettaglio necessario per comprendere pienamente i risultati conseguiti dall’impresa. Riprendendo l’impostazione prevista dagli <a target="_blank" class="rich-cod" title="articoli 2435-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00010209">articoli 2435-bis</a> e <a target="_blank" class="rich-cod" title="2435-ter" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015249">2435-ter</a> c.c., il nuovo OIC (in consultazione fino al 28 febbraio 2027) riepiloga le informazioni che devono essere riportate nel bilancio abbreviato e in quello delle micro-imprese. La semplificazione prevista nella bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese interessa anche il contenuto della nota integrativa: minori informazioni da inserire, garantendo comunque il dettaglio necessario per comprendere pienamente i risultati conseguiti dall’impresa. Riprendendo l’impostazione prevista dagli articoli 2435-bis e 2435-ter c.c., il nuovo OIC (in consultazione fino al 28 febbraio 2027) riepiloga le informazioni che devono essere riportate nel bilancio abbreviato e in quello delle micro-imprese.
OIC 5 e aggiustamenti di valore nel primo bilancio di liquidazione: quali implicazioni fiscali?
15/09/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo principio contabile OIC 5" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo principio contabile OIC 5</a> dispone nel primo bilancio di liquidazione la riverifica del valore di iscrizione di una serie di poste contabili (partecipazioni, rimanenze di magazzino, immobilizzazioni immateriali e materiali, etc.): eventuali differenze derivanti dall’applicazione del nuovo criterio di valutazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto, con imputazione a conto economico solo nei successivi bilanci intermedi di liquidazione. Va però verificata la coerenza con l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 109" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART113">art. 109</a>, comma 4, <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a> secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico di competenza”. Il nuovo principio contabile OIC 5 dispone nel primo bilancio di liquidazione la riverifica del valore di iscrizione di una serie di poste contabili (partecipazioni, rimanenze di magazzino, immobilizzazioni immateriali e materiali, etc.): eventuali differenze derivanti dall’applicazione del nuovo criterio di valutazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto, con imputazione a conto economico solo nei successivi bilanci intermedi di liquidazione. Va però verificata la coerenza con l’art. 109, comma 4, TUIR secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico di competenza”.
Librerie, bandi per contributi under 35 e tax credit: quando inviare le domande
26/09/2026 - Due opportunità sono attualmente disponibili per il settore delle librerie, con finalità e modalità di accesso differenti. Il bando librerie under 35, destinato a favorire l’apertura di nuove attività da parte dei giovani, dispone di 4 milioni di euro e, dopo la proroga, consente di presentare le domande fino al 13 ottobre 2026. Parallelamente è aperta la finestra 2026 del tax credit librerie, che riconosce agli esercenti un credito d’imposta fino a 20.000 euro, parametrato a specifici costi sostenuti per l’attività. Per quest’ultima misura le domande possono essere presentate fino al 30 ottobre 2026. Requisiti, importi e procedure sono differenti e devono essere verificati separatamente. Quali sono? Due opportunità sono attualmente disponibili per il settore delle librerie, con finalità e modalità di accesso differenti. Il bando librerie under 35, destinato a favorire l’apertura di nuove attività da parte dei giovani, dispone di 4 milioni di euro e, dopo la proroga, consente di presentare le domande fino al 13 ottobre 2026. Parallelamente è aperta la finestra 2026 del tax credit librerie, che riconosce agli esercenti un credito d’imposta fino a 20.000 euro, parametrato a specifici costi sostenuti per l’attività. Per quest’ultima misura le domande possono essere presentate fino al 30 ottobre 2026. Requisiti, importi e procedure sono differenti e devono essere verificati separatamente. Quali sono?
ZES Unica: la data di stipula del finanziamento bancario condiziona la fruibilità del credito d'imposta?
26/09/2026 - La programmazione di un investimento ZES può iniziare in un esercizio e trovare concreta realizzazione in quello successivo. È il caso delle imprese che nel 2026 stanno definendo programmi di investimento da realizzare nel 2027, anche mediante il ricorso a finanziamenti bancari. In queste situazioni la domanda che sorge è se la presentazione o il perfezionamento nel 2026 di una pratica di finanziamento preclude o meno l’accesso alla ZES 2027 per gli investimenti effettuati nell’anno successivo al 2026. Per rispondere, occorre distinguere la fase di finanziamento, il momento di avvio del progetto ai fini del principio di incentivazione e quello di effettiva realizzazione dell’investimento stesso. Come orientarsi? La programmazione di un investimento ZES può iniziare in un esercizio e trovare concreta realizzazione in quello successivo. È il caso delle imprese che nel 2026 stanno definendo programmi di investimento da realizzare nel 2027, anche mediante il ricorso a finanziamenti bancari. In queste situazioni la domanda che sorge è se la presentazione o il perfezionamento nel 2026 di una pratica di finanziamento preclude o meno l’accesso alla ZES 2027 per gli investimenti effettuati nell’anno successivo al 2026. Per rispondere, occorre distinguere la fase di finanziamento, il momento di avvio del progetto ai fini del principio di incentivazione e quello di effettiva realizzazione dell’investimento stesso. Come orientarsi?
Fondo di garanzia enti del terzo settore: al via l'operatività
26/09/2026 - È operativa, dal 21 settembre 2026, la <a target="_blank" title="sezione speciale enti del terzo settore del fondo di garanzia per le PMI" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/22/pmi-via-operativita-sezione-speciale-enti-terzo-settore-fondo-garanzia">sezione speciale enti del terzo settore del fondo di garanzia per le PMI</a>, che consente l'accesso alla garanzia del fondo, a titolo gratuito, agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e non iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti. La sezione speciale opera finanziando gli interventi di garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, riferiti alle operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione per la determinazione del merito creditizio. Come fare domanda? È operativa, dal 21 settembre 2026, la sezione speciale enti del terzo settore del fondo di garanzia per le PMI, che consente l'accesso alla garanzia del fondo, a titolo gratuito, agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e non iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti. La sezione speciale opera finanziando gli interventi di garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, riferiti alle operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione per la determinazione del merito creditizio. Come fare domanda?
Credito d'imposta agricoltura: verso il via libera al decreto
25/09/2026 - Il Governo conferma l’impegno a sostenere la modernizzazione del settore primario attraverso il credito d’imposta previsto dalla legge n. 199/2025 per gli investimenti in innovazione e digitalizzazione delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. La misura incentiva l’acquisto di beni materiali e immateriali destinati alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi, favorendo l’ammodernamento di macchinari e attrezzature, l’adozione di tecnologie innovative e il miglioramento di efficienza, sostenibilità e sicurezza sul lavoro. Per rendere operativa l’agevolazione è in fase avanzata di definizione il decreto attuativo, che individua beneficiari, investimenti ammissibili e il GSE quale soggetto gestore. Parallelamente sono state avviate valutazioni per un possibile rifinanziamento della misura, con l’obiettivo di assicurare una programmazione degli investimenti nel medio-lungo periodo. L’intervento è considerato strategico per rafforzare la competitività e la resilienza del sistema agroalimentare nazionale. Il Governo conferma l’impegno a sostenere la modernizzazione del settore primario attraverso il credito d’imposta previsto dalla legge n. 199/2025 per gli investimenti in innovazione e digitalizzazione delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. La misura incentiva l’acquisto di beni materiali e immateriali destinati alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi, favorendo l’ammodernamento di macchinari e attrezzature, l’adozione di tecnologie innovative e il miglioramento di efficienza, sostenibilità e sicurezza sul lavoro. Per rendere operativa l’agevolazione è in fase avanzata di definizione il decreto attuativo, che individua beneficiari, investimenti ammissibili e il GSE quale soggetto gestore. Parallelamente sono state avviate valutazioni per un possibile rifinanziamento della misura, con l’obiettivo di assicurare una programmazione degli investimenti nel medio-lungo periodo. L’intervento è considerato strategico per rafforzare la competitività e la resilienza del sistema agroalimentare nazionale.
Direttive UE: nuove lettere di costituzione in mora per l'Italia
25/09/2026 - La Commissione europea ha avviato procedure d’infrazione nei confronti di numerosi Stati membri, tra cui l’Italia, per il mancato o incompleto recepimento di alcune direttive UE entro le scadenze previste. In particolare, le contestazioni riguardano la Direttiva sul diritto alla riparazione e la relativa direttiva delegata, che rafforzano i diritti dei consumatori favorendo la riparazione dei prodotti e ampliandone l’ambito di applicazione ai sistemi di riscaldamento domestico. Inoltre, la Commissione richiama gli Stati per il mancato recepimento delle nuove norme sulle emissioni industriali e degli allevamenti zootecnici, finalizzate a ridurre l’inquinamento, promuovere tecnologie più sostenibili e rafforzare i diritti dei cittadini all’informazione e al risarcimento dei danni sanitari. Gli Stati interessati dispongono di due mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora e colmare le carenze; in caso contrario, potrà essere emesso un parere motivato. La Commissione europea ha avviato procedure d’infrazione nei confronti di numerosi Stati membri, tra cui l’Italia, per il mancato o incompleto recepimento di alcune direttive UE entro le scadenze previste. In particolare, le contestazioni riguardano la Direttiva sul diritto alla riparazione e la relativa direttiva delegata, che rafforzano i diritti dei consumatori favorendo la riparazione dei prodotti e ampliandone l’ambito di applicazione ai sistemi di riscaldamento domestico. Inoltre, la Commissione richiama gli Stati per il mancato recepimento delle nuove norme sulle emissioni industriali e degli allevamenti zootecnici, finalizzate a ridurre l’inquinamento, promuovere tecnologie più sostenibili e rafforzare i diritti dei cittadini all’informazione e al risarcimento dei danni sanitari. Gli Stati interessati dispongono di due mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora e colmare le carenze; in caso contrario, potrà essere emesso un parere motivato.
Come valutare l'azienda con i PIV 2026: novità, criticità e impatti dei nuovi principi
25/09/2026 - Il 18 settembre 2026 l’Organismo italiano di valutazione ha pubblicato sul proprio sito web la nuova versione dei principi italiani di valutazione. La riforma, che trova applicazione dal 1° gennaio 2027, presenta novità e alcune criticità. Tra le prime, l’adozione del principio di proporzionalità, in virtù del quale viene presentata una gerarchia delle prescrizioni basata su "deve", "dovrebbe" e "può", che conferisce più flessibilità al valutatore nell’affrontare i problemi che solitamente incontra nel corso del suo incarico, soprattutto nella stima di valore di una PMI. Altra novità, l’eliminazione dagli incarichi professionali del parere valutativo, tipologia di incarico invece presente nei PIV 2015. Quali sono invece le criticità della riforma e quali impatti hanno per i professionisti? Il 18 settembre 2026 l’Organismo italiano di valutazione ha pubblicato sul proprio sito web la nuova versione dei principi italiani di valutazione. La riforma, che trova applicazione dal 1° gennaio 2027, presenta novità e alcune criticità. Tra le prime, l’adozione del principio di proporzionalità, in virtù del quale viene presentata una gerarchia delle prescrizioni basata su "deve", "dovrebbe" e "può", che conferisce più flessibilità al valutatore nell’affrontare i problemi che solitamente incontra nel corso del suo incarico, soprattutto nella stima di valore di una PMI. Altra novità, l’eliminazione dagli incarichi professionali del parere valutativo, tipologia di incarico invece presente nei PIV 2015. Quali sono invece le criticità della riforma e quali impatti hanno per i professionisti?
Quotidiano Giuridico
Partenariato pubblico-privato e comunità energetiche: rischi e equilibri
26/09/2026 - Come il PPP energetico può diventare un vero laboratorio per l'evoluzione del diritto amministrativo della transizione energetica
Buoni fruttiferi postali delle serie «Q», «R» e «S»: la ritenuta fiscale secondo il criterio di competenza
25/09/2026 -
In tema di buoni fruttiferi postali, l’imposizione fiscale sui relativi rendimenti avviene, sulla base della normativa di riferimento, secondo il criterio di competenza, rilevando il momento in cui matura il diritto di credito. Così ha deciso la Cassazione civile con l’ordinanza del 6 settembre 2026, n. 25064.
Scuola, ok dal CdM al decreto-legge per l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027
25/09/2026 - Tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle classi prime, istituti tecnici e professionali diventano "licei", latino facoltativo alle medie. Sanzioni ai genitori stranieri che non frequentano i corsi di italiano
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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